Ordinanza Trib. Latina, Sez. Gaeta
21 dicembre 2015 Diritto societario

Sequestro conservativo dell’imbarcazione e inidoneità della fattura commerciale a fornire la prova del credito

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Ordinanza Trib. Latina, Sez. Gaeta 13 maggio 2013 (R.G. 699/2012) — giudice Onorato
Confermata da Trib. Latina 29 maggio 2014 (R.G. 78/2013) — pres. e rel. Amatore
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Il Principio

Il sequestro conservativo di una nave non può essere concesso senza la prova del periculum in mora quando il privilegio speciale di cui all'art. 552, n. 6, cod. nav. ha perso la sua efficacia per essere decorso il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 558 cod. nav. dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere. La fattura commerciale non è un documento idoneo a provare il fumus cautelare per l'emissione del sequestro conservativo di un'imbarcazione in caso di specifica contestazione della stessa in giudizio.

Il fatto

Con ricorso per sequestro conservativo inaudita altera parte una società titolare della concessione demaniale dell'approdo turistico per diporto nautico chiedeva al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, il sequestro conservativo di un gommone nei confronti della società di leasing proprietaria, del titolare del contratto di locazione e del soggetto terzo che aveva sottoscritto il contratto di ormeggio.

La società ricorrente intendeva procedere al sequestro in quanto vantava un credito di 8 mila euro che derivava dall'esecuzione del predetto contratto di ormeggio documentato da fatture emesse nel marzo 2010 per lavorazioni di conservazione e manutenzione dell'imbarcazione eseguite tra l'anno 2007 e l'anno 2009.

Il Tribunale, con provvedimento inaudita altera parte del giugno 2012, provvedeva a concedere il sequestro e a fissare l'udienza di comparizione delle parti. Nelle more, veniva messo in esecuzione il provvedimento e l'imbarcazione sottoposta a pignoramento. Il conduttore del gommone e la società di leasing si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la revoca del provvedimento di sequestro. Rimaneva, invece, contumace il titolare del contratto di ormeggio.

Con ordinanza 13 maggio 2013, il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, revocava il provvedimento di sequestro e disponeva la cancellazione della trascrizione del sequestro ordinando la comunicazione alla capitaneria di porto competente, affermando che non sussistevano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la conferma del provvedimento di sequestro.

L'ordinanza di revoca era poi reclamata tempestivamente dinanzi al Tribunale di Latina, in composizione collegiale, dalla società soccombente, la quale sosteneva che la previsione generale dell'art. 671 c.p.c. avrebbe comunque consentito l'emissione del provvedimento cautelare. Nel giudizio di reclamo si costituiva solo il conduttore dell'imbarcazione chiedendo il rigetto del gravame mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Il Collegio condivideva in pieno l'ordinanza impugnata e, con provvedimento in data 29 maggio 2014, rigettava il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ditta individuale che aveva stipulato il contratto di leasing.

La decisione

Il Giudice di Gaeta ha ritenuto non provati sia il fumus boni iuris (vale a dire, la probabile fondatezza della pretesa in contestazione) che il periculum in mora (il fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato) per la conferma del provvedimento di sequestro conservativo.

Con riferimento al fumus boni iuris, il Giudice ha precisato che la sola fattura commerciale non è sufficiente a fornire la prova del credito in presenza di una contestazione specifica della stessa in giudizio. La fattura, in quanto documento proveniente unilateralmente dal creditore, non costituisce prova idonea del credito vantato allorché la sua esistenza venga specificamente contestata dalla controparte.

Con riferimento al periculum in mora, il Giudice ha rilevato che il privilegio speciale previsto dall'art. 552, n. 6 del codice della navigazione aveva perso la propria efficacia per il decorso del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 558 cod. nav., decorrente dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere.

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