Tribunale di Benevento
3 agosto 2016 Recupero crediti

Opposizione a decreto ingiuntivo: credito rideterminato, confermata la pretesa del cliente

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Benevento, Sez. II Civile RG 3009613/2009 — Sent. n. 1913/2016
Depositata il 3 agosto 2016
Materia Recupero crediti — Opposizione a decreto ingiuntivo — Imputazione pagamenti
Il Principio

In tema di prova del pagamento mediante assegni bancari, quando il debitore eccepisce l'estinzione del debito azionato per effetto di pagamenti effettuati con titoli di credito, grava su di lui l'onere di superare la presunzione di autonomia del rapporto cartolare, dimostrando il collegamento tra il debito pregresso e i pagamenti eseguiti con i titoli, con la conseguente estinzione del primo. In mancanza di tale prova, i pagamenti non possono essere imputati al credito azionato in giudizio (Cass. Sez. 3, n. 3008/2012).

Il fatto

Una società, rappresentata dall'Avv. Salvatore D'Ettore quale procuratore del curatore fallimentare, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente per il pagamento di fatture relative a lavori eseguiti e non integralmente saldati. Il cliente proponeva opposizione eccependo l'avvenuto pagamento integrale del debito, producendo documentazione relativa a numerosi versamenti effettuati nel corso del rapporto commerciale mediante assegni bancari e postali.

L'Avv. D'Ettore dimostrava, per parte opposta, che i titoli prodotti dall'opponente erano stati emessi a saldo di fatture relative ad annualità precedenti, del tutto estranee al credito azionato con il decreto ingiuntivo, e che uno degli assegni indicati come pagamento era rimasto insoluto perché "richiamato".

La decisione

Il Tribunale di Benevento accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo originario e rideterminando il credito residuo della società, detratti i soli pagamenti che l'opponente aveva adeguatamente documentato come imputabili alle fatture oggetto del giudizio. La sentenza confermava la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'Avv. D'Ettore per la parte eccedente i pagamenti ritualmente provati, condannando l'opponente al pagamento della somma rideterminata, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Le spese di lite venivano compensate, rilevando il Giudice che il frazionamento della pretesa creditoria aveva aggravato la posizione del debitore, costretto a difendersi in più giudizi relativi al medesimo rapporto commerciale, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo.

Il quadro normativo

Il provvedimento applica il principio consolidato in materia di imputazione dei pagamenti e di prova dell'estinzione del debito mediante assegni bancari (Cass. Sez. 3, n. 3008/2012), secondo cui l'emissione di assegni implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare autonoma rispetto al debito pregresso.

La sentenza distingue nettamente tra i pagamenti comprovati e correttamente imputabili al credito oggetto del giudizio e quelli riferibili ad altri rapporti commerciali tra le medesime parti, confermando che la prova del pagamento mediante titoli di credito richiede la dimostrazione del collegamento causale tra il titolo e il debito che si intende estinguere.

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