Corte d'Appello di Napoli
12 luglio 2023 Diritto bancario

Fideiussioni bancarie disconosciute: appello rigettato, confermata la vittoria del cliente

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
C. App. Napoli, Sez. III Civile RG 5049/2019 — Sent. n. 3354/2023
Depositata il 12 luglio 2023
Materia Diritto bancario — Opposizione a decreto ingiuntivo — Fideiussioni
Il Principio

Il documento prodotto in originale, a seguito del disconoscimento della copia già depositata in giudizio, costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto diverso per consistenza rappresentativa dalla copia. La parte che intende avvalersi del documento deve depositarne l'originale entro i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., pena la definitiva inutilizzabilità dello stesso e l'inammissibilità dell'istanza di verificazione. Non è ammissibile la produzione dell'originale in appello in assenza di prova dell'impossibilità di averlo prodotto in primo grado.

Il fatto

Un istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un garante per la somma di €446.000,00, a titolo di fideiussione omnibus e fideiussione specifica relative a rapporti di conto corrente e di finanziamento di una società. Il garante, assistito dall'Avv. Salvatore D'Ettore, proponeva opposizione disconoscendo tutte le sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione prodotti dalla banca in copia, contestando sia l'autenticità delle firme sia la conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.

La decisione

Il Tribunale di primo grado accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo: a fronte del rituale disconoscimento, la banca non aveva depositato gli originali dei contratti nei termini istruttori, rendendo inammissibile l'istanza di verificazione e privo di efficacia probatoria il documento. La società cessionaria del credito proponeva appello, producendo gli originali e sostenendo che tale produzione non costituisse prova nuova ma semplice regolarizzazione documentale ammissibile anche in secondo grado.

La Corte d'Appello di Napoli rigettava integralmente l'appello, aderendo all'orientamento più recente della Suprema Corte (Cass. n. 34025/2022) e confermando la sentenza favorevole al cliente difeso dall'Avv. D'Ettore. Le spese del grado venivano compensate; l'appellante veniva condannato al versamento del doppio contributo unificato.

Il quadro normativo

Il provvedimento affronta il tema della producibilità dell'originale di un documento in sede di appello, dopo che la copia era stata disconosciuta in primo grado. La Corte aderisce all'orientamento che qualifica l'originale come documento diverso dalla copia sotto il profilo della sua consistenza rappresentativa (art. 345 c.p.c.), rilevando che ammettere la produzione tardiva — senza prova dell'impossibilità di produrre in primo grado — svuoterebbe le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

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