Tribunale di Napoli — XII Sezione Civile
26 gennaio 2023 Recupero crediti

Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa: l’eccezione di decadenza per vizi non regge senza prova scritta

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Napoli, XII Sez. Civile RG n. 18202/2022 — Ord. ex art. 127 ter c.p.c.
Depositata il 26 gennaio 2023
Materia Recupero crediti — Decreto ingiuntivo — Esecuzione provvisoria — Vizi del bene
Il Principio

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione dell'esecuzione provvisoria presuppone che l'opposizione non sia fondata su prova scritta. L'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. per omessa denuncia tempestiva dei vizi del bene non preclude la concessione dell'esecuzione provvisoria quando l'opponente non produca documentazione attestante la tempestività della denuncia né elementi che comprovino con certezza il riconoscimento dei vizi lamentati.

La procedura di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 149/2022, consente al giudice di adottare i provvedimenti istruttori e decisori sulla base delle note depositate telematicamente dalle parti, in sostituzione dell'udienza.

Il fatto

Il creditore, assistito dall'Avvocato Salvatore D'Ettore, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per il pagamento di una somma di denaro relativa a una compravendita. L'acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. per omessa denuncia tempestiva dei vizi del bene acquistato e deducendo la sussistenza di vizi che avrebbero giustificato la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il creditore, difeso dall'Avv. D'Ettore, si costituiva in giudizio chiedendo la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che le eccezioni sollevate dall'opponente erano prive di supporto documentale idoneo.

La decisione

Il Tribunale di Napoli, operando in regime di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. — come introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) — concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice rilevava che l'opposizione non era fondata su prova scritta: l'opponente non aveva prodotto documentazione attestante la tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., né documenti comprovanti con certezza il riconoscimento dei vizi lamentati da parte del venditore.

Ritenuta la causa non di pronta soluzione, il Giudice rinviava all'udienza di trattazione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. La concessione dell'esecuzione provvisoria consentiva al creditore assistito dall'Avv. D'Ettore di procedere all'esecuzione forzata nelle more del giudizio di opposizione.

Il quadro normativo

Il provvedimento si inserisce nell'ambito della disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della concessione dell'esecuzione provvisoria, che il giudice può accordare quando l'opposizione non sia fondata su prova scritta o quando il ritardo nel pagamento possa causare grave pregiudizio al creditore. L'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. — che richiede la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia — non costituisce prova scritta dell'opposizione in assenza di documentazione che ne attesti la tempestività.

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