Diritto di veduta e distanze legali: la SCIA comunale non sana la tettoia costruita a meno di tre metri dalla finestra
Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c. decorre dalla turbativa possessoria e non dalla conoscenza che il possessore ne abbia avuto. Nel caso di pluralità di atti di turbativa, il termine decorre dal primo quando i successivi siano strettamente collegati, configurando mera progressione della stessa azione esecutiva.
I regolamenti edilizi non possono derogare ai limiti previsti dall'art. 907 c.c. se non aumentando le distanze ivi previste: la pensilina costruita a una distanza inferiore a tre metri dalla finestra è lesiva del diritto di veduta — sia diretta che obliqua — anche se autorizzata con SCIA comunale. Nessun provvedimento amministrativo può sanare la violazione della distanza codicistica in senso riduttivo.
Il fatto
I ricorrenti, assistiti dall'Avvocato Salvatore D'Ettore, proponevano ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. per la manutenzione del possesso, lamentando che il resistente aveva posto in essere una serie di condotte lesive dei loro diritti: installazione di una struttura in cellophane che sopprimeva il diritto di veduta sulla piazza, costruzione di una tettoia dinanzi alla finestra del vano bagno senza rispettare la distanza minima ex art. 907 c.c., installazione di condizionatori e caldaia in adiacenza alle finestre, installazione di videocamera rivolta verso la loro proprietà e di antenne che turbavano il diritto di veduta.
Il resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso rispetto agli atti di turbativa risalenti al 2016 e la legittimità della tettoia in quanto realizzata in conformità a SCIA rilasciata dal Comune nel 2018.
La decisione
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva parzialmente il ricorso. Dichiarava inammissibile per decorrenza del termine annuale ex art. 1170 c.c. la domanda relativa alla struttura in cellophane, ai condizionatori, alla caldaia, alle antenne e alla videocamera, ritenendo che si trattasse di atti tra loro intimamente collegati in un'unica condotta progressiva avente inizio nell'anno 2016: il termine decorreva pertanto dal primo atto di turbativa.
Accoglieva invece la domanda relativa alla tettoia, costruita con SCIA del 2018 e pertanto tempestivamente impugnata. Il Tribunale rilevava che i ricorrenti erano titolari del diritto di veduta ex art. 907 c.c., che gode di una zona di rispetto di tre metri sia in orizzontale che in verticale: la pensilina doveva ritenersi lesiva del diritto dei ricorrenti sia perché riduceva aria e luce alla finestra, sia perché ostacolava la veduta obliqua verso l'alto. Il mancato rispetto della distanza non poteva essere sanato dalla previsione regolamentare comunale.
Il quadro normativo
La pronuncia offre una chiara applicazione dei principi in materia di azioni possessorie e di distanze legali. Quanto all'art. 1170 c.c., il Tribunale ribadisce che il termine annuale decorre dalla turbativa e che, in presenza di una pluralità di atti tra loro collegati in progressione unitaria, il dies a quo coincide con il primo atto della serie.
Quanto all'art. 907 c.c., la pronuncia afferma che la zona di rispetto di tre metri tutela tanto la veduta diretta quanto quella obliqua e che nessun provvedimento amministrativo — nemmeno una SCIA regolarmente rilasciata dal Comune — può derogare in senso riduttivo ai limiti di distanza stabiliti dal codice civile.
