Contratto di leasing: concessione della sospensione di provvisoria esecuzione “inaudita altera parte”
L'istanza di concessione della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. può essere concessa anche inaudita altera parte poiché non vi è alcuna norma che impone la preventiva instaurazione di un contraddittorio. Così come la provvisoria esecuzione viene concessa senza sentire le ragioni dell'ingiunto, al pari quest'ultimo ha la possibilità di chiederne la sospensione in quanto il provvedimento deve essere emesso allo stato degli atti. Spetta al giudice valutare se l'inadempimento relativo ad un contratto di leasing sia così grave da comportare la risoluzione contrattuale e la rottura degli equilibri tra le parti.
Il fatto
Il titolare di una ditta individuale stipulava un contratto di leasing con la banca relativo a un gommone del valore di 200 mila euro. La banca, sostenendo che il conduttore fosse moroso nel pagamento di alcune rate, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento di oltre 14 mila euro, comprensiva di spese di insoluto e penale convenzionale, oltre all'ingiunzione alla consegna immediata del gommone.
Il titolare della ditta proponeva opposizione dichiarando di aver versato regolarmente le rate e che la banca non aveva tenuto conto del versamento di due canoni pagati nel 2011. Precisava inoltre che la banca, in data 30 giugno 2011, aveva accettato il pagamento delle rate arretrate rinunciando all'applicazione della clausola risolutiva espressa. Nell'opposizione veniva contestata anche la legittimità della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.
La decisione
Il Tribunale di Firenze ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo sussistenti i "gravi motivi" richiesti dall'art. 649 c.p.c. Il giudice ha rilevato che la sospensione può essere concessa anche inaudita altera parte, poiché nessuna norma impone la preventiva instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, il giudice ha valutato che l'inadempimento del conduttore non risultava sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto di leasing. In particolare, ha ritenuto rilevante che la banca, pur a fronte di una lamentata morosità, avesse successivamente accettato il pagamento delle rate arretrate, comportamento dal quale poteva desumersi una implicita rinuncia all'applicazione della clausola risolutiva espressa.
Il quadro normativo
L'art. 649 c.p.c. disciplina la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, il giudice istruttore può sospendere l'esecuzione provvisoria concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
In materia di contratti di leasing, la valutazione della gravità dell'inadempimento assume rilievo centrale, dovendosi verificare se il comportamento del conduttore sia tale da giustificare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che l'inadempimento non assume carattere di gravità quando il creditore abbia successivamente accettato i pagamenti tardivi, rinunciando implicitamente all'eccezione di risoluzione.
