Ammissione al passivo fallimentare in riforma dello stato passivo: da €0,00 a €902.000,00 in chirografo
In sede di opposizione allo stato passivo ex art. 101 l.f., il credito derivante da appalto di lavori svolti in favore della società poi fallita viene ammesso in chirografo per l'intero importo richiesto — con riforma dello stato passivo da €0,00 a €902.000,00 — ove sia provato dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo rimasto inoppugnato per mancata riassunzione del giudizio di appello dopo la dichiarazione di fallimento.
Il fatto
La società opponente, assistita dall'Avv. Salvatore D'Ettore, aveva domandato l'ammissione al passivo fallimentare per il credito derivante da lavori di appalto svolti in favore della società poi fallita. Per tali prestazioni aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che la società debitrice aveva opposto in giudizio; il giudizio di opposizione era stato integralmente rigettato in primo grado.
Avverso la sentenza di rigetto la società debitrice aveva proposto appello e, pendente il giudizio di secondo grado, era intervenuta la dichiarazione di fallimento. Il giudizio di appello non era stato riassunto nei termini di legge, con la conseguenza che la sentenza favorevole alla creditrice era passata in giudicato. Nonostante ciò, il credito era stato inizialmente escluso dallo stato passivo, rendendo necessaria l'opposizione ex art. 101 l.f. promossa dall'Avv. D'Ettore.
La decisione
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione allo stato passivo, ammettendo il creditore in chirografo per l'intero importo capitale richiesto di €902.000,00, oltre interessi legali come per legge, in riforma dello stato passivo che aveva inizialmente riconosciuto un importo pari a €0,00.
Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado — conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di appello dopo il fallimento — costituiva titolo sufficiente per l'ammissione del credito.
Il quadro normativo
Il provvedimento chiarisce il meccanismo dell'opposizione allo stato passivo ex art. 101 l.f. e i suoi rapporti con il giudicato esterno. La mancata riassunzione del giudizio di appello pendente al momento della dichiarazione di fallimento determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole al creditore, che costituisce titolo idoneo per l'ammissione al passivo in chirografo per l'intero importo accertato.
