Tribunale di Napoli Nord — Prima Sezione Civile
20 aprile 2026 Diritto di famiglia

Autorizzazione riscossione polizze assicurative nell’interesse del minore — Modifica integrativa decreto ex art. 320 c.p.c.

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Decreto Trib. Napoli Nord Prima Sezione Civile — Volontaria Giurisdizione
Data 20 aprile 2026
Materia Diritto di famiglia — Tutela del minore — Art. 320 c.p.c.
Il Principio

Il Giudice Tutelare, su istanza del genitore esercente la potestà, dispone la correzione e modifica integrativa del precedente decreto autorizzatorio al fine di consentire la liquidazione e la riscossione del capitale assicurato nell'interesse del minore beneficiario, con indicazione espressa dei numeri di polizza necessari alla procedura di liquidazione.

Il fatto

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli Nord ha pronunciato decreto di modifica integrativa a seguito di istanza presentata dall'Avvocato Salvatore D'Ettore, quale procuratore e difensore del genitore esercente la potestà sul figlio minore.

Con l'istanza, il genitore chiedeva la modifica integrativa del decreto del 10 febbraio 2026 di accoglimento dell'istanza ex art. 320, comma 3, c.p.c., in quanto la compagnia assicurativa aveva comunicato che nel provvedimento autorizzatorio dovevano essere espressamente indicati i numeri delle polizze per consentire la liquidazione degli importi spettanti al minore beneficiario.

La decisione

Il Giudice Tutelare, ritenuta la necessità della modifica integrativa del provvedimento autorizzatorio ai fini della liquidazione e della riscossione del capitale assicurato, ha disposto la correzione e modifica integrativa del dispositivo del decreto del 10 febbraio 2026.

Il decreto integrativo autorizza il genitore, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, a riscuotere il capitale assicurato con le polizze della compagnia assicurativa, con indicazione espressa dei numeri di polizza e dei relativi importi liquidabili.

Il provvedimento obbliga altresì il genitore istante a depositare la documentazione relativa all'operazione autorizzata presso la cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuta esecuzione, esonerando da ogni responsabilità l'ente erogatore.

Il quadro normativo

L'art. 320, comma 3, c.c. prevede che i genitori non possono, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, compiere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori. La riscossione di capitali assicurativi spettanti al minore beneficiario rientra tra gli atti che richiedono tale autorizzazione.

Il procedimento di volontaria giurisdizione consente al Giudice Tutelare di intervenire a tutela degli interessi del minore, garantendo che le operazioni patrimoniali che lo riguardano siano effettuate nel suo esclusivo interesse e con le necessarie garanzie di rendicontazione.

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