Tribunale di Napoli
27 marzo 2025 Diritto delle successioni

Azione di riduzione per lesione di legittima: domanda dichiarata nulla e improcedibile

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Napoli, VIII Sez. Civile RG 21783/2020 — Sent. n. 3122/2025
Depositata il 27 marzo 2025
Materia Successioni — Azione di riduzione — Lesione di quota legittima
Il Principio

Il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare, già nell'atto di citazione, i beni facenti parte dell'asse ereditario, il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione e l'entità della lesione subita. L'atto di citazione privo di tali elementi essenziali è nullo ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. La mancata integrazione della domanda nel termine perentorio fissato dal Giudice non determina l'estinzione del giudizio, bensì la declaratoria di nullità e improcedibilità della domanda, con condanna alle spese in favore dei convenuti costituiti (Cass. civ., sez. II, ord. 28 maggio 2024, n. 14881).

Il fatto

Alcuni eredi del de cuius convenivano in giudizio numerosi coeredi chiedendo l'accertamento della lesione della quota di legittima a causa di donazioni immobiliari disposte in vita dal loro dante causa, con conseguente domanda di riduzione, restituzione dei beni donati e divisione ereditaria. Il de cuius aveva nel corso della propria vita donato diversi immobili siti in Pozzuoli ad alcuni figli e al nipote, con atti notarili risalenti al 1983, 1986 e 1998.

Il convenuto assistito dall'Avv. Salvatore D'Ettore si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande avverse, contestando nel merito la fondatezza dell'azione di riduzione.

Nel corso del giudizio il Tribunale rilevava la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.: gli attori descrivevano il patrimonio del de cuius con riferimento a un'epoca anteriore all'apertura della successione, senza indicare nemmeno in via approssimativa il valore dei cespiti al momento rilevante né l'entità della lesione della quota di riserva.

La decisione

Assegnato il termine perentorio per integrare la domanda nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovare la citazione nei confronti dei contumaci, gli attori non vi ottemperavano.

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, dichiarava la nullità e l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori, condannandoli in solido al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei procuratori delle parti convenute costituite — tra cui l'Avv. Salvatore D'Ettore — con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Il quadro normativo

Il provvedimento ribadisce il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, ord. 28 maggio 2024, n. 14881), secondo cui il legittimario che esercita l'azione di riduzione deve precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria.

Il Collegio chiarisce inoltre che la mancata integrazione della domanda nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c. non determina l'estinzione del giudizio, bensì la declaratoria di nullità e improcedibilità della domanda, atteso che i convenuti costituiti hanno reso attuale il proprio diritto alla decisione.

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