Tribunale di Napoli Nord
18 marzo 2025 Diritti reali

Canna fumaria in amianto e installazioni abusive nelle parti comuni: messa in sicurezza ordinata, manleva accolta

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Napoli Nord, I Sez. Civile RG 11731/2017 — Sent. n. 1054/2025
Depositata il 18 marzo 2025
Materia Diritti reali — Condominio — Uso parti comuni — Art. 1102 c.c.
Il Principio

Ogni partecipante può servirsi del bene comune a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In caso di successione nel processo ex art. 111 c.p.c., la condanna alla rimozione delle opere abusive è correttamente emessa nei confronti degli acquirenti quali attuali possessori materiali delle cose comuni, con riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del venditore che ha taciuto l'esistenza della lite in sede di compravendita.

Il fatto

Alcuni comproprietari di un complesso immobiliare convenivano in giudizio la germana, assistita dall'Avv. Salvatore D'Ettore, chiedendo: la rimozione di una canna fumaria in cemento-amianto che attraversava le proprie unità abitative; la rimozione di tubazioni di scarico installate nel locale seminterrato di proprietà comune; la rimozione di varie installazioni nelle aree condominiali eseguite senza autorizzazione degli altri comproprietari.

La convenuta si costituiva contestando la fondatezza delle domande e rilevando che la canna fumaria era già stata incapsulata a proprie spese prima della notifica dell'atto di citazione. Nel corso del giudizio l'immobile veniva ceduto a terzi acquirenti, che venivano chiamati in causa e proponevano domanda riconvenzionale nei confronti della venditrice per non aver dichiarato l'esistenza della lite in sede di compravendita.

La decisione

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Ordinava alla convenuta l'incapsulamento della canna fumaria mediante pannellature protettive secondo le indicazioni del CTU, con spese a carico esclusivo della convenuta.

Rigettava la domanda di rimozione delle tubazioni nel locale seminterrato, avendo il CTU accertato che tali opere non limitavano l'uso comune del locale né compromettevano la stabilità del solaio. Quanto al copricaldaia e ai tubi di scarico nelle aree comuni, condannava gli acquirenti alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Accoglieva integralmente la domanda di manleva proposta dagli acquirenti nei confronti della venditrice, condannando quest'ultima a tenerli indenni da tutti gli oneri derivanti dalla condanna alla rimozione, stante la riferibilità delle opere abusive alla sua condotta e l'omessa informazione in sede di vendita.

Il quadro normativo

Il provvedimento applica i principi consolidati in materia di uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), secondo cui ogni partecipante può servirsi del bene comune a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. n. 15705/2017; Cass. n. 857/2019). La nozione di pari uso non va intesa come uso identico nello spazio e nel tempo, ma come uso potenziale in relazione ai diritti di ciascun comproprietario (Cass. n. 21256/2009).

In tema di successione nel processo ex art. 111 c.p.c., il provvedimento chiarisce che la condanna alla rimozione delle opere abusive è correttamente emessa nei confronti degli acquirenti quali attuali possessori materiali, con riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti del venditore che ha taciuto l'esistenza della lite in sede di compravendita.

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