Tribunale di Napoli Nord — III Sezione Civile
5 maggio 2022 Diritto bancario

Cessione ex art. 58 TUB — l’estratto delle posizioni cedute non può essere prodotto con note ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Napoli Nord, Sez. III Civile Sentenza n. 1623/2022 — RG n. 12769/2017
Depositata il 5 maggio 2022
Pubblicata anche su expartecreditoris.it
Il Principio

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti è prova di un fatto costitutivo della domanda del creditore opposto e deve essere prodotto entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. La sua produzione con la terza memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. è inammissibile, in quanto non si tratta di prova contraria bensì di prova diretta del fatto costitutivo della pretesa.

Il fatto

Il debitore ceduto proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca cessionaria, per il pagamento del saldo di un finanziamento originariamente stipulato con un'altra banca. A fondamento dell'opposizione deduceva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva della banca opposta per mancato perfezionamento della cessione del credito.

La banca opposta produceva l'estratto dell'allegato recante l'elenco dei crediti ceduti soltanto con la terza memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., vale a dire tardivamente rispetto ai termini istruttori del processo.

La decisione

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo inammissibile il documento tardivamente prodotto.

Il Tribunale ha chiarito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur assumendo la veste di convenuto formale, resta investito dell'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria. Il termine ultimo per introdurre nel processo gli elementi di prova documentali a sostegno dei fatti costitutivi è quello di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

Ritenuto inammissibile l'estratto prodotto tardivamente, il Tribunale ha rilevato il deficit probatorio in ordine alla titolarità del credito in capo alla banca cessionaria. L'opposizione è stata pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo e condanna della banca alle spese di lite.

Il quadro normativo

La pronuncia valorizza il regime delle preclusioni istruttorie nel processo civile, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (n. 16800/2018) secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio. In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la sentenza ribadisce la necessità che la banca cessionaria produca tempestivamente la documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'oggetto della cessione.

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