Tribunale di Napoli Nord — II Sezione Civile
26 giugno 2018 Recupero crediti

Conferma decreto ingiuntivo per forniture non pagate e condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Napoli Nord, Sez. II Civile Sentenza n. 1830/2018 — RG n. 2360/2015
Depositata il 26 giugno 2018
Materia Recupero crediti — Forniture — Art. 96, co. 3, c.p.c.
Il Principio

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo oggettivo, la soccombenza totale ed unitaria della parte e, sotto quello soggettivo, il requisito della malafede o della colpa grave che concretizzano la temerarietà della lite, indipendentemente dalla domanda di parte e dalla dimostrazione di un danno risarcibile da parte della parte vittoriosa.

Il fatto

Una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in proprio sfavore per il pagamento del corrispettivo di forniture di materiale, contestando sia il pagamento di alcune forniture sia la ricezione di ulteriori merci portate da diverse fatture. In via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto di fornitura per vizi della merce e il risarcimento del danno.

La società opposta, assistita dall'Avvocato Salvatore D'Ettore, si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, eccependo anche la decadenza e la prescrizione delle contestazioni relative ai presunti vizi della merce.

La decisione

Il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato integralmente sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo.

Quanto all'eccezione di pagamento, il Tribunale ha rilevato che la stessa era rimasta priva di qualsiasi sostegno probatorio. Quanto ai presunti vizi della merce, le contestazioni non erano mai state tempestivamente denunciate ai sensi dell'art. 1495 c.c. e l'onere della prova dei difetti fa carico al compratore che faccia valere la garanzia.

Il Tribunale ha inoltre pronunciato condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a carico della parte opponente, ritenendo sussistente quantomeno la colpa grave nell'aver intentato un giudizio senza adeguata ponderazione delle ragioni fatte valere, come dimostrato anche dalla sostanziale inerzia processuale tenuta nel corso del giudizio.

Il quadro normativo

L'art. 96, comma 3, c.p.c. ha introdotto una vera e propria ipotesi di pena pecuniaria a carico della parte che abbia abusato del processo, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla allegazione e dalla prova di un danno causalmente derivato dalla condotta processuale abusiva dell'avversario. Si tratta di una norma che inserisce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.

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