Divisione giudiziale ereditaria di immobili abusivi — domanda improcedibile ex Cass. SS.UU. n. 25021/2019
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SS.UU. n. 25021/2019).
Il fatto
Alcuni coeredi proponevano domanda di divisione giudiziale dell'asse ereditario nei confronti di un altro coerede, assistito dall'Avvocato Salvatore D'Ettore. Il giudizio aveva ad oggetto diversi immobili facenti parte dell'eredità.
Nel corso del procedimento veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la consistenza e le caratteristiche degli immobili oggetto di divisione. La c.t.u. aveva rilevato che gli immobili risultavano privi dei requisiti valevoli a garantirne la legittimità urbanistica e a consentirne la commerciabilità.
La decisione
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione giudiziale, richiamando il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25021/2019.
Il Tribunale ha precisato che la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione di divisione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica. Non potendo le parti procedere contrattualmente alla divisione di immobili abusivi, allo stesso modo il giudice non può disporre la divisione giudiziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, mentre le spese della c.t.u. sono state poste a carico di tutti gli eredi in eguale misura e in solido tra loro.
Il quadro normativo
La sentenza si fonda sul principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25021/2019, che ha definitivamente chiarito come la regolarità edilizia degli immobili oggetto di divisione costituisca condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio. Il riferimento normativo è all'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, che richiedono la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti equipollenti per la validità degli atti aventi ad oggetto immobili.
