Corte di Cassazione — Sez. III Civile
12 luglio 2023 Recupero crediti

Opposizione a precetto e sanatoria del vizio di costituzione dell’appellante in caso di trattazione scritta

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Cass. civ., Sez. III — Sentenza n. 19984/2023 Udienza 18 maggio 2023
Depositata il 12 luglio 2023
Pubblicata anche su Il Caso.it — Sentenza n. 29588
Il Principio

Nel caso di trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c. davanti al giudice d'appello risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico.

Il fatto

L'Avvocato Salvatore D'Ettore aveva intimato precetto di pagamento di somme a titolo di compensi professionali di cui era distrattario. Proposta opposizione al precetto da parte della società debitrice, il Tribunale aveva accolto l'opposizione. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il gravame per tardivo deposito dei file telematici delle ricevute di accettazione e consegna della notifica via p.e.c. dell'impugnazione.

Secondo la Corte territoriale, essendo state depositate copie in formato .pdf, inidonee ad attribuire certezza circa la rispondenza al vero del contenuto rappresentato, e non essendo stati depositati gli originali in formato .eml se non dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c., il gravame era improcedibile.

Con il primo motivo si prospettava la violazione degli artt. 153 e 360, n. 5, c.p.c., poiché la Corte d'appello avrebbe errato mancando di considerare che il deposito dei documenti telematici originali era avvenuto il giorno dopo aver ricevuto comunicazione dell'ordinanza collegiale che aveva effettuato il rilievo.

Con il secondo motivo si prospettava la violazione delle norme sul processo telematico, poiché la parte appellata non aveva contestato la conformità delle copie in formato .pdf agli originali poi depositati, sicché la sanatoria era intervenuta anche sotto tale profilo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite del 2016 (n. 16598), la Corte ha ribadito che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità sanabile anche su rilievo del giudice entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, secondo comma, c.p.c.

La Corte ha affermato che la modalità di trattazione scritta, introdotta dalla legislazione pandemica, non doveva tradursi in una imprevista e ingiustificata riduzione dei poteri giudiziali e dei correlati diritti di difesa. Il rilievo giudiziale e la successiva produzione con prima difesa non potevano che ricondursi alla medesima "udienza", intesa come unità giuridica di tempo logico.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione.

Il quadro normativo

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 16598/2016 e dell'arresto n. 9269/2023, estendendo i principi di sanatoria anche all'ipotesi in cui la costituzione dell'appellante avvenga con il deposito di un file in formato .pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato. La Corte ha valorizzato la necessità di adattare i poteri processuali delle parti alle forme eccezionali della legislazione speciale correlata alla crisi pandemica.

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