Tribunale di Potenza
22 aprile 2019 Recupero crediti

Opposizione agli atti esecutivi dichiarata tardiva — Confermata la validità della procedura esecutiva

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Trib. Potenza, Sez. Civile R.G.E. 1004/2017 — Area Esecuzione
Depositata il 22 aprile 2019
Materia Recupero crediti — Opposizione ex art. 617 c.p.c. — Esecuzione presso terzi
Il Principio

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il termine perentorio di venti giorni ex art. 617, comma 2, c.p.c. decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza — legale o di fatto — dell'atto impugnato. La consultazione del fascicolo telematico integra piena conoscenza dell'atto ai fini del decorso del termine, a prescindere dalla formale notifica dello stesso. L'opposizione proposta oltre tale termine va dichiarata tardiva e rigettata, con condanna dell'opponente alle spese processuali in favore del creditore procedente.

Il fatto

Nell'ambito di un procedimento di esecuzione presso terzi promosso dal creditore con l'intervento dell'Avv. Salvatore D'Ettore, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza degli atti di precetto e di pignoramento.

Il debitore deduceva di aver appreso dell'esistenza della procedura dapprima dal terzo pignorato e successivamente tramite consultazione del fascicolo telematico. Il creditore, assistito dall'Avv. D'Ettore, si costituiva eccependo la manifesta tardività dell'opposizione e documentando i plurimi accessi dell'opponente al fascicolo processuale avvenuti in date ben anteriori al deposito del ricorso in opposizione.

La decisione

Il Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, dichiarando la tardività dell'opposizione. Il Giudice rilevava che la data del primo accesso al fascicolo telematico — documentata in atti — integrava piena conoscenza di fatto degli atti esecutivi impugnati, con la conseguenza che il termine perentorio di venti giorni era ampiamente decorso prima del deposito del ricorso in opposizione.

L'opponente veniva condannato al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore D'Ettore, dichiaratosi antistatario. Il provvedimento confermava la piena legittimità della procedura esecutiva e fissava il termine per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.

Il quadro normativo

Il provvedimento si inserisce nel solco della costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), secondo cui rileva tanto la conoscenza legale dell'atto quanto la conoscenza di fatto dello stesso da parte dell'interessato.

La consultazione del fascicolo informatico — resa possibile dal processo civile telematico — è stata correttamente equiparata a piena conoscenza dell'atto, in linea con i principi affermati da Cass. n. 11597/2010, Cass. n. 10099/2009 e, più di recente, da Cass. nn. 5172–5174/2018 e Cass. n. 27533/2014.

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