Reclamo accolto: revocata la sospensione dell’esecuzione fondata su titolo giudiziale
Azionato un titolo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione può solo procedere ad interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione. Non è consentito al giudice incidere sul titolo giudiziale fatto valere in executivis, né alle parti dedurre fatti deducibili nel giudizio di cognizione destinato alla formazione del titolo: con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione di quel titolo.
Il fatto
Il Fallimento assistito dall'Avvocato Salvatore D'Ettore instaurava una procedura di esecuzione mobiliare presso terzi in virtù di sentenza resa dal Tribunale di Benevento, costituente titolo esecutivo di formazione giudiziale. Avverso tale esecuzione il debitore proponeva opposizione, deducendo che avverso il titolo esecutivo azionato era stato interposto appello e che, in relazione alla medesima posizione debitoria, era stata resa altra pronuncia da parte di diverso Tribunale che aveva accertato il debito in misura notevolmente inferiore, lamentando altresì la violazione del principio del ne bis in idem.
Il giudice dell'opposizione, ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 624 c.p.c., accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Avverso tale ordinanza il Fallimento, difeso dall'Avv. D'Ettore, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, accoglieva integralmente il reclamo e, per l'effetto, annullava l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Il Collegio rilevava che la Corte d'Appello, dinanzi alla quale era stata impugnata la sentenza costituente titolo esecutivo, non aveva concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: ne derivava la piena conferma del diritto del creditore procedente di agire in executivis.
Quanto alle censure relative al merito del titolo esecutivo sollevate dal debitore, il Tribunale rilevava che le stesse integravano doglianze afferenti il merito della decisione consacrata nel titolo esecutivo azionato, preesistenti alla sua formazione e pertanto deducibili esclusivamente dinanzi al giudice della cognizione o in sede di gravame. La parte reclamata veniva condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Fallimento.
Il quadro normativo
Il provvedimento applica i principi consolidati in tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, secondo cui il giudice dell'esecuzione non può sindacare il merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale né modificarne la portata precettiva, potendo soltanto procedere alla sua interpretazione sulla base del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione è lo strumento processuale con cui il creditore può far valere l'erroneità del provvedimento sospensivo ottenuto dal debitore. La pendenza di un appello avverso il titolo esecutivo non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione dell'esecuzione, in assenza di un provvedimento del giudice dell'impugnazione che abbia espressamente sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza.
