Corte di Cassazione — Prima Sezione Civile
10 luglio 2023 Diritto di famiglia

Separazione tra coniugi: la Cassazione cassa con rinvio su addebito e mantenimento del figlio maggiorenne

Sentenza seguita dall’Avvocato Salvatore D’Ettore
Cass. civ., Sez. I — n. 19502/2023 RG n. 13448/2022 — Udienza 31 maggio 2023
Depositata il 10 luglio 2023
Materia Diritto di famiglia — Separazione — Addebito — Mantenimento figlio maggiorenne
Il Principio

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione quando determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e il documento non esaminato offra la prova di circostanze idonee a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie. L'estratto contributivo attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato da parte del figlio maggiorenne è documento decisivo ai fini della verifica della raggiunta autosufficienza economica e della conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore.

Il giudice di merito che intenda sostenere che una condotta, pur integrante violazione dei doveri coniugali, non sia idonea a giustificare l'addebito in quanto conseguenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, deve fondare tale constatazione su una compiuta descrizione della situazione di vita dei coniugi in epoca precedente, non potendo ignorare le condotte di denigrazione e le richieste di denaro riferite dai testi.

Il fatto

Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava le reciproche domande di addebito e poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio. La Corte d'Appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione proposta dall'Avvocato Salvatore D'Ettore nell'interesse del marito ricorrente, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la frequentazione di una congregazione religiosa da parte della moglie non costituisse di per sé ragione di addebito e che non sussistessero i presupposti per revocare o ridurre gli assegni di mantenimento.

Il marito proponeva ricorso per cassazione articolato su due distinti motivi, entrambi difesi dall'Avv. D'Ettore.

Con il primo motivo si denunciava l'omesso esame dell'estratto contributivo prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, attestante che il figlio maggiorenne aveva instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tale documento era decisivo ai fini della verifica della raggiunta autosufficienza economica del figlio e della conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.

Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell'art. 143 c.c., in quanto la Corte di merito aveva tralasciato di valorizzare, ai fini dell'addebito, il comportamento della moglie contrario ai doveri coniugali: non solo la disaffezione domestica, ma anche le continue denigrazioni e le reiterate richieste di denaro riferite dal teste escusso in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'estratto contributivo prodotto in sede di precisazione delle conclusioni fosse pienamente ammissibile, in quanto attestava un rapporto di lavoro sorto successivamente all'atto introduttivo dell'appello, e che il suo mancato esame avesse determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato una situazione di fatto priva di sicura collocazione temporale, ignorando le condotte di denigrazione e le richieste di denaro riferite dal teste, che — ove consistite in comportamenti moralmente violenti — sarebbero state ontologicamente incompatibili con gli obblighi di assistenza morale e materiale imposti dall'art. 143 c.c.

Il quadro normativo

Il provvedimento si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità in tema di omesso esame di documento decisivo, ribadendo che il vizio è denunciabile in cassazione quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze idonee a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie.

In materia di addebito della separazione, l'ordinanza conferma che il giudice di merito non può limitarsi ad affermare che le violazioni dei doveri coniugali siano conseguenza di una crisi già in atto senza indicare con precisione i fatti e la loro collocazione temporale, né può omettere di valutare condotte quali denigrazioni sistematiche e richieste di denaro che per la loro natura potrebbero integrare violazioni autonome degli obblighi di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.

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